Nuova ordinanza, che riportiamo, sulla riapertura dei cimiteri cittadini, sempre seguendo le norme di prevenzione come mascherine e distanziamenti:
ORDINANZA
N° 94 del 04/05/2020
OGGETTO: REVOCA DELLE ORDINANZE N. 72 DEL 24 MARZO 2020 N. 78 DEL 3
APRILE 2020 DI CHIUSURA DEI CIMITERI CITTADINI
IL SINDACO
Visti:
• il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ed in particolare l’articolo 1, lettera e) che stabilisce che è consentito accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici seppure nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza stabilite in precedenza per il contenimento dell’emergenza sanitaria ed in particolare il divieto di assembramento e il
mantenimento della distanza minima di metro tra le persone;
• l’interpretazione autentica della suddetta disposizione dettata dalle note interpretative della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute, che precisa che: “… è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il
Sindaco può disporne la temporanea chiusura.”
• la propria ordinanza n. 78 del 3 aprile 2020 che disponeva la proroga delle disposizioni stabilite con propria ordinanza n. 72 del 24/03/2020 e che stabiliva che l’accesso a tutti i cimiteri comunali fosse consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni nonché per le relative attività necroscopico-cimiteriali e
per le attività di pulizia e manutenzione;
• l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le competenze in carico al Sindaco, con particolare riferimento al comma 4, per il quale: “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;
• la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978;
ORDINA
1. La revoca delle disposizioni stabilite con le proprie ordinanze n. 78 del 3 aprile 2020 e n. 72 del 24 marzo 2020;
Pag. 2
2. Dispone che da domani martedì 5 maggio 2020 sia consentito l’accesso a tutti i cimiteri comunali, fermo restando il rispetto degli obblighi di sicurezza imposti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9, 11, 22 marzo 2020, del 1 aprile del 26 aprile 2020, ed in particolare il divieto di
assembramento ed il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone;
2. Il custode del cimitero è incaricato di far rispettare le disposizioni della presente ordinanza e di segnalare eventuali violazioni alla polizia locale.
3. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza. La violazione della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
4. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Piemonte ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
5. E’ data ampia diffusione della presente ordinanza sui mezzi di informazione, sul sito internet e mediante affissione della stessa all’ingresso di tutti i cimiteri cittadini.